Sull’inefficacia dei pagamenti non autorizzati afferenti debiti anteriori
Cassazione civile sez. I, 18 dicembre 2014, n. 26691
“I pagamenti effettuati dall'imprenditore concordatario afferenti debiti sorti anteriormente sono inefficaci nel successivo fallimento qualora non autorizzati del giudice delegato ex art. 167, co. 2, l. fall in quanto eseguito in violazione della "par condicio creditorum". (massima redazionale)