Sub art. 165 l. fall.
Sul compenso del commissario giudiziale

Cassazione civile, sez. I, 7 giugno 2021, n. 15789 (Rel. Pazzi)
“In tema di procedura concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, all'art. 39 l. fall. - il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga "al termine della procedura" - comporta che, a seguito della chiusura - per qualsiasi causa - della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.”
(principio di diritto enunciato)
 
 
 
 

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