Sub art. 182 ter l. fall.
Sulla falcidiabilità del credito IVA 

Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2021, n. 4931 (Rel. Vella) [b]
“L'art. 182 ter l. fall. - nel testo applicabile ratione temporis, prima della modifica ad opera dell'art. 1, comma 81, L. 232/2016, in vigore dal 1 gennaio 2017 - non si applica alla proposta concordataria non accompagnata da richiesta di transazione fiscale, alla quale resta applicabile la disciplina generale del concordato preventivo secondo cui anche i crediti per Iva o ritenute previdenziali operate e non versate possono essere soddisfatti in misura non integrale, ex art. 160, co. 2, l. fall., e quindi in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, se l'incapienza dei beni sui quali grava la prelazione sia attestata dalla relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, co. 3, lett. d), l. fall.” 
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 16364/2018; Cass. 16066/2018; Cass. 12962/2018; Cass. 21484/2017; Cass. 18561/2016 
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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