Sub artt. 39 e 165 l.fall.
Sulla motivazione del decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale

Cassazione civile, 22 febbraio 2021, n. 4713 (Rel. Amatore)
“Il giudice, nel motivare il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel decreto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, co. 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. Tutto ciò è conforme all’indirizzo della Suprema Corte, tale per cui la motivazione del provvedimento emesso per definire il procedimento in camera di consiglio può essere sommaria, potendo il giudice - tenuto ai sensi dell’art. 111 Cost. a dar prova di aver considerato tutta la materia controversa-  indicare gli elementi che lo hanno convinto ad assumere tale provvedimento, senza trascriverli nel decreto.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 16856/2017
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 

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