Sub art. 67 l. fall.
Sulla consecutio tra procedure concorsuali
Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4482 (Rel. Terrusi)
“L'istituto della consecuzione tra procedure, ai fini della retrodatazione dei termini di cui all'art. 67 l.fall., trova applicazione anche ove la prima sia un'amministrazione controllata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d’insolvenza, ma in questo caso il computo a ritroso del periodo sospetto ha inizio dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 24861/2015; Cass. 28445/2008
(principio di diritto enunciato)