Sub artt. 161, 162 e 186 bis l. fall.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 
Cassazione civile, sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 1961 (Rel. Pazzi)
“Non osta al riconoscimento della prededuzione richiesta il fatto che la procedura concordataria sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, co. 2, 1.fall. Infatti, il credito maturato dal professionista incaricato di redigere l’attestazione in pendenza del termine assegnato dal Tribunale a norma dell'art. 161, co. 6, l. fall. in ipotesi di domanda di concordato con riserva, ha carattere prededucibile qualora una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria, sia stato pronunciato il fallimento del debitore. 
In questo caso, il riconoscimento della prededuzione costituisce ex art. 161, co. 7 l.fall., un effetto automatico conseguente al fatto che il credito deriva da atti legalmente compiuti dall'imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti di cui all’art. 161 co. 3 l. fall.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 5471/2019
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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