Sub art. 178 l.fall.
Sulla manifestazione di voto del creditore per mezzo di un rappresentante
Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1518 (Rel. Dolmetta)
“Nella procedura di concordato preventivo, la manifestazione di voto del creditore, che è prevista nell'art. 178, co. 4, l. fall., può essere data anche per mezzo di un rappresentante. Per tale riguardo, è richiesto che la procura sia conferita nel rispetto delle forme prescritte da questa norma per l'esercizio del voto; non è richiesto, invece, che la stessa sia attribuita con «mandato speciale».”
(principio di diritto enunciato)