Sub art. 111 l. fall.
Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione” 
 
Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro)[a]
“Il credito del proprietario di locali occupati "sine titulo" da beni ceduti dal debitore ai creditori nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni è un credito prededucibile ai sensi dell'art. 111, secondo co., l. fall. (nel testo modificato dal D Lgs. 169/2007), in quanto sorto "in occasione" della procedura. Tale credito si caratterizza, da un lato, per l'elemento cronologico, essendo sorto in quanto i beni, a suo tempo collocati nei locali, sono stati ivi mantenuti dal liquidatore giudiziale anche a seguito dell'apertura della procedura concordataria; dall'altro, per un (implicito) elemento soggettivo, consistente nella sua riferibilità agli organi della procedura (il liquidatore, che avrebbe dovuto procedere alla loro liquidazione).”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 1513/2014
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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