Sub artt. 180 e 184 l.fall.
Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti 

Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2020, n. 26567 (Rel. Vella)[e]
“Stante la  mancanza della fase di accertamento del passivo, il provvedimento di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, in quanto accertamento meramente amministrativo, non giurisdizionale, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta.
I creditori, pertanto, potranno far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste, sul quale applicare la cd. falcidia concordataria”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 15495/2018; Cass. 20298/2014; Cass. 27489/2006; Cass. 2104/2002; Cass. 2780/2002
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

 
 
 
 
 

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