Sub artt. 182 e 185 l. fall.
Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo 

Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2020, n. 26567 (Rel. Vella)
“Nella fase esecutiva del concordato preventivo sono ricorribili per Cassazione, ex art. 111 Cost., i provvedimenti che siano (alternativamente): i) “abnormi”, in quanto viziati da carenza assoluta di potestà decisionale; ii) non aventi natura meramente ordinatoria ma idonei, comunque, a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti, in contrasto con i dettami dell’omologazione del concordato (sì da poter essere inquadrati nel novero dei cd. "atti di giurisdizione esecutiva" ex art. 615 c.p.c.); iii) incompatibili con i diritti dei terzi maturati medio tempore.
Precedenti conformi citati in sentenza:Cass 19858/2010; Cass. 5993/2011; Cass. 8966/2014; Cass. 17835/2019; Cass. 5447/2019
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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