Sub art. 169  bis L.F.
Sui presupposti necessari ai fini dell’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo

Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 (Rel. Vella)[d]
“In tema di concordato preventivo, il giudice, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, è tenuto, in linea con i principi della normativa unionale in tema di ristrutturazione preventiva, a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell'art. 169 bis l. fall., abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell'altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario (fattispecie relativa a scioglimento dal contratto preliminare di compravendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l. fall., il promissario acquirente aveva già versato l'intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell'immobile e aveva promosso giudizio ex art. 2932 c.c., subendo una quantificazione dell'indennizzo in misura corrispondente alla mera restituzione del prezzo versato, oggetto di falcidia concordataria nella misura dell'85°/0)”.
(principio di diritto enunciato)
 
 
 
 
 

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