Sub art. 169  bis L.F.
Sui presupposti necessari ai fini dell’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo

Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 (Rel. Vella)[c]
“In tema di concordato preventivo, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell'art. 169 bis l. fall., presuppone che, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l'istituto non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione (fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l. fall., il promissario acquirente aveva già versato l'intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell'immobile così che aveva promosso giudizio ex art. 2932 c.c. per ottenere la prestazione del consenso dell'altra parte alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita)”.
(principio di diritto enunciato)

 
 
 

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