Sub art. 182 l.fall
Sugli oneri di recupero e smaltimento dei rifiuti  gravanti sul curatore  fallimentare (e quindi anche sul liquidatore  giudiziale)

Consiglio di Stato, ord. int.,  sez. IV, 15 settembre 2020, n. 5454
“Ai sensi dell’art. 99, co. 1, c.p.a va rimessa alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la delicata e controversa questionedi particolare importanza relativa alla eventuale individuazione, tra i soggetti destinatari dell’obbligo di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, anche il del curatore fallimentare della società fallita in quanto, pur non essendo responsabile della creazione dei rifiuti, è comunque  custode  dei beni del fallito, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale  (nella specie il Giudice rimettente , pur alla fine concludendo per la sussistenza dei presupposti dell’art. 99 cit.,  si era comunque  già espresso sulla questione,  ritenendo di condividere tra i due diversi indirizzi quello militante per l’inclusione anche del curatore tra i soggetti tenuti al rispetto dell’obbligo predetto) ”.
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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