Sub artt. 1 e 5 L.F.
Sullo stato d' insolvenza
Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660 (Rel Pazzi)
“Quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto — non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass, 25167/2016; Cass., 19414/2017
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)

 
 
 
 

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