Sub art. 168 L.F.
Sul divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive

Cassazione civile, ord., sez. VI, 28 ottobre 2020, n. 23806 (Rel. Conti)
“L'inizio dell'azione esecutiva, vietata ai sensi dell’art. 168 L.F., deve ricondursi non alla emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto, ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva, che coincide con l'atto di pignoramento. Ne consegue che l'emissione e la notifica della cartella di pagamento possono legittimamente avvenire anche dopo la “presentazione” della domanda di concordato preventivo, non costituendo l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato appunto dal pignoramento, e non rientrando quindi nel perimetro di cui alla L. Fall., art. 168.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass., 1996/2019; Cass., 13913/2017; Cass., 22211/2019
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)

 
 
 

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