Sub artt. 161 e 168 L.F.
Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni

Cassazione civile, sez. I, 3 novembre 2020, n. 24326 (Rel. Campese)
“In conclusione, il ricorso deve essere respinto, affermandosi i seguenti principi di diritto:
I) Il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca, diretta od anche per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12 bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo, ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 l. fall., il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nel/'interesse pubblico alla repressione dei reati;
II) «In tema di confisca di beni, costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo la quale la confisca diretta o per equivalente "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", si riferisce alle assunzioni d'impegno nei termini riconosciuti ed ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda) ”.
(principio di diritto enunciato)

 

SENTENZA INTEGRALE

 
 
 
 

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