Sub art. 67 L.F.
Sulla valutazione giudiziale dell’idoneità del piano attestato

Cassazione civile, ord., sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018 (Rel. Federico)
"A norma dell'art. 67, co. 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente al D. L. n. 83/2012, conv. con modif. nella L. n. 134/2012) la veridicità dei dati aziendali costituisce elemento costitutivo dell'attestazione, quale necessario presupposto della valutazione di ragionevolezza del piano; 
per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, a norma dell'art. 67, co. 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente al D.L. n. 83/2012, conv. con modif. nella L. n. 134/2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante", una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti della assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine”. 
(principio di diritto enunciato)

 
 
 
 
 
 
 
 

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