Sub artt. 163 bis, 164 e 182 L.F.
Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato

Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23139 (Rel. Pazzi)[b]
“Il provvedimento con cui il Tribunale abbia rigettato il reclamo avverso il decreto del giudice delegato tramite il quale, a seguito di trasferimento immobiliare, sia stata disposta la cancellazione delle ipoteche ai sensi della L.F., art. 108, comma 2, è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, stante la sua autonoma incidenza - all'esito della verifica dei presupposti richiesti dalla norma per provvedere alla purgazione - sui diritti reali di garanzia, che altrimenti verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile” 
Precedenti conformi citati in sentenza:Cass.,30454/2019; Cass.,2892/1989
(Luigi Amerigo Bottai- IlCodiceDeiConcordati.it)

 
 
 
 
 
 

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