Sub artt. 164 e 182 L.F.
Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato 

Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23139 (Rel. Pazzi)[a]
“Il provvedimento con cui il Tribunale accolga (o rigetti) il reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo omologato dal medesimo Tribunale, è assoggettabile a ricorso straordinario per Cassazione, a norma dell'art. 111, comma 7, Cost., dovendosi estendere il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili. Infatti, i suddetti provvedimenti del giudice delegato a sovraintendere all'esecuzione del concordato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo a una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass., SU, 19506/2008
(Luigi Amerigo Bottai- IlCodiceDeiConcordati.it)

 
 
 
 

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