Sub artt. 161 L.F. e 167 L.F.
Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione

Cassazione Civile, SS. UU., 28 maggio 2020, n. 10080 (Rel. Cosentino)
“Pur quando l’ autorizzazione ex artt. 161, comma 7 o 167, comma 2 L.F. possa ritenersi in concreto necessaria per la proposizione di una domanda giudiziale in ragione degli oneri e dei rischi connessi all'introduzione di una specifica lite, la mancanza di tale autorizzazione spiega effetti esclusivamente sul piano dei rapporti sostanziali, a partire dalla non prededucibilita’ dei crediti dei terzi  derivanti dall’assistenza in giudizio, ma non spiega alcun effetto sul piano processuale inerente la lite intrapresa”.
(Antonio Pezzano-  IlCodiceDeiConcordati.it)

 
 
 
 

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