Sub art. 161 L.F. 
Sulla capacità processuale dell'imprenditore che ha presentato la domanda di ammissione al concordato o che sia stato ammesso al concordato

 
Cassazione Civile, SS. UU., 28 maggio 2020, n. 10080 (Rel. Cosentino)
“L'imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo, o che sia già stato ammesso al concordato preventivo, non perde la propria capacità processuale; deve pertanto ritenersi ammissibile la domanda giudiziale dal medesimo promossa in mancanza di previa autorizzazione ex art. 161, comma 7 L.F.” 
(Antonio Pezzano-  IlCodiceDeiConcordati.it )
 
 

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