Sub artt. 161 e 167 L.F. 
Sull’abuso dello strumento concordatario

Cassazione Civile, sez. I, 12 marzo 2020 n. 7117 (Rel. Pazzi)
“Il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall'art. 161, comma 6, legge fall., ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario”.
Precedenti citati: Cass. SS. UU. 9935/2015
(principio di diritto enunciato)
 

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