Sub art. 161 L.F.
Sulla relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano

Cassazione Civile, Sez. I, 08 giugno 2020 n. 10889 (Rel. Campese)
"In tema di concordato preventivo, il professionista attestatore (che sia, o meno, il soggetto che ha redatto l’attestazione) non può modificare le conclusioni cui giunge nella propria relazione, laddove non vi siano modifiche sostanziali alla proposta o al piano.
Infatti, la relazione ex art. 161, co. 3 L.F., al fine di consentire ai creditori una effettiva e consapevole valutazione della proposta concordataria, deve essere chiara e coerente con il contenuto della proposta, potendo essere rettificata solo in caso quest’ultima venga modificata."
Precedenti citati: Cass. 5653/2019
(Antonio Pezzano – Il codice dei concordati)
 
 
 
 
 
 
 

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