Sub artt. 161 e 167 L.F.
Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2020, n. 7117 (Rel. Pazzi)
“Il cosiddetto preconcordato di cui all'art. 161, comma 6, legge fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dall'art. 161, commi 1, 2 e 3, legge fall., secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale.”
Precedenti citati: Cass. 4977/2016
(principio di diritto enunciato)
 

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