Sub artt. 1, 9 e 160 L.F.
Sui rapporti fra concordato preventivo e fallimento
Cassazione civile, sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343 (Rel. Campese)
“Allorquando l'istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale sia già pendente una domanda di concordato preventivo, l'obiettivo della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito sollecitando il tribunale successivamente adito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 39, co. 2 L.F. che in ogni caso, in ossequio ai principi generali, e vieppiù nell'ottica di garantire preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati anche di ufficio.”
(principio di diritto enunciato)