Sub art. 160 L.F.
Sul concordato misto

Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2020, n. 734 (Rel. Pazzi)
“Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis legge fall., che al primo comma espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; tale norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori.”

[Nota redazionale: Piace evidenziare che la Suprema Corte, nelle motivazioni poste a base del sancito principio, ricorda che per quanto il termine concordato c.d. misto individui un “concordato di contenuto complesso il cui piano preveda, accanto a una continuazione dell'attività d'impresa, una liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio della stessa“ non è possibile ricondurre tale procedura ad un vero e proprio istituto giuridico compiutamente normativizzato, giacché non esistono norme che ne tratteggino la disciplina. In sostanza, dunque, non esiste il concordato misto: esiste il concordato in continuità che prevede la dismissione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’ ultimo periodo dell’art. 186 bis L.F.]”
(Principio di diritto enunciato)

 

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