Sub art. 160 L.F.
Sulla facoltatività del patto di stralcio dei prelatizi
 
Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
“Salvo sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, consentito ma non imposto dall’articolo 160 comma 2 L.F.,
anche dopo la novella del 2007, non essendo stato attuato il richiamo all’articolo 54 L.F., il creditore prelatizio continua ad aver diritto
all’integrale soddisfazione anche qualora il bene gravato da prelazione non sia presente nel patrimonio del debitore (fattispecie relativa
al credito privilegiato per la rivalsa IVA ex articolo 2758 comma 2 c.c.)”.
(massima redazionale)
 
 
 

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