Sub art. 186 L.F.
Sulla risoluzione del concordato con cessione dei beni
 
Cassazione civile, sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652 (Rel. Pazzi)
“In tema di procedure concorsuali, il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186 L.F. qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza. Infatti, per tale verifica, la percentuale di soddisfacimento, che sia stata eventualmente indicata dal debitore, non è vincolante, salva l'assunzione di una specifica obbligazione intesa a garantirla; e tuttavia essa funge da criterio di riferimento utile ad apprezzare l'importanza dell'inadempimento: ne consegue che il concordato preventivo deve essere risolto, ex art. 186 L.F.., solo qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione necessaria di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati ove non falcidiati.”
(Principio di diritto enunciato)
 
 
 

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