Sub art. 186 L.F.
Sulla risoluzione del concordato e sulla decorrenza del termine annuale per la risoluzione
 
Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14601 (Rel. Vella)
“È possibile accertare oggettivamente il venir meno della funzione del concordato per l'impossibilità di soddisfare i creditori nella misura proposta ed omologata (sempre che non si tratti di inadempimento di scarsa importanza) anche prima della scadenza dei termini previsti per l’adempimento della proposta concordataria [N.D.R.: invero la Corte, probabilmente per un refuso, parla di “scadenza del termine annuale stabilito dall'art. 186 co. 3 L.F.” essendo evidente che il creditore deve agire senz’altro prima del decorso di tale termine per non incorrere nella decadenza dall’azione], ma ciò non implica, né consente, che il termine decadenziale di cui all’art. 186 L.F. e di cui dispongono i creditori per far valere la risoluzione del concordato sia abbreviato rispetto ad un dato normativo chiaro e inequivocabile.”
(Precedenti citati: Cass. 18738/2018; Cass. 13446/2011)
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 

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