Sub artt. 1, 182 bis e 186 L.F.
Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.
 
Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2019, n. 13850 (Rel. Vella)
“Nulla osta alla procedibilità di una domanda di fallimento presentata, dopo l'omologazione di un A.D.R ex art. 182 bis L.F., da un creditore che ad esso sia rimasto estraneo. Difatti, diversamente  opinando, si finirebbe per privare quest'ultimo - che a quell'accordo ha legittimamente scelto di non aderire - di una fondamentale forma di tutela del proprio credito, da coordinare con gli interessi degli altri creditori aderenti all'accordo, in funzione della garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. e del correlato principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c. Inoltre, si consentirebbe una compressione dei suoi diritti tanto più inammissibile in quanto l'istituto degli accordi ex art. 182 bis L.F. fa perno proprio sul presupposto della loro idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei i quali perciò si pongono, rispetto all'accordo, in posizione analoga ai creditori non vincolati dagli effetti obbligatori del concordato omologato ex art. 184 L.F., e pertanto  legittimati ad instare per il fallimento anche senza risoluzione dell’A.D.R.”
Precedenti citati: 
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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