Sub art. 168 L.F.
Sulla sospensione della prescrizione
 
Cassazione civile, sez. I, 20 novembre 2018, n. 29982 (Rel. Caiazzo)
"L'art. 2941, n. 6 c.c., che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge (o per provvedimento del giudice) all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni: la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale."
Precedenti citati: Cass. 17060/2007
(Antonio Pezzano – Il Codice dei Concordati)
 

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