Sub art. 182 ter L.F.
Sulla falcidiabilità del credito IVA
 
Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16364 (Rel. Campese)
“Sotto la vigenza dell’art. 182 ter L.F. anteriore alla modifica di cui alla L. 232/2016, in caso di proposta di concordato preventivo recante falcidia dei crediti tributari ovvero previdenziali, l’imprenditore ha facoltà, e non obbligo, di ricorrere alla transazione fiscale: l’imprenditore, pertanto, potrà richiedere la transazione fiscale e/o previdenziale, godendo non solo dei benefici dell’omologazione, ma anche della precisa individuazione del debito e della cessazione delle eventuali liti erariali o previdenziali ovvero potrà decidere di non avvalersi di tale sub-procedimento, parificando gli enti erariali e previdenziali agli altri creditori.”
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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