Sub art. 180 L.F.
Sull’opposizione all’omologazione del concordato
 
Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2018, n. 16065 (Rel. Pazzi)
“Ogni volta che taluno dei creditori sollevi formale opposizione all'omologa, il tribunale, a prescindere dal contenuto della contestazione, deve pronunciarsi sulla stessa nelle forme procedimentali previste dall’art. 180, co. 4 e co. 5 L.F., verificando dapprima l'ammissibilità dell'opposizione e poi la sua fondatezza.
In caso contrario, si negherebbe al provvedimento di omologazione la natura di statuizione assunta a definizione del contenzioso manifestatosi in sede di opposizione e si impedirebbe all'opponente di esercitare appieno i propri diritti di difesa tramite la proposizione di reclamo ex art. 183 L.F.”
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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