Sub art. 186 L.F.
Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
 
Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2018, n. 15495 (Rel. Vella)
“Nella successiva procedura fallimentare aperta (o riaperta) a seguito della risoluzione del concordato preventivo (o fallimentare), la sussistenza dell’anteriore procedura minore non è dirimente né ostativa alla ripetibilità, ove anche autorizzati, dei pagamenti, essendo a tal fine sufficiente che quei pagamenti siano stati eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza (oggi decreto) di omologazione ovvero in violazione della par condicio creditorum e dell'ordine delle prelazioni.
Tale ordine può risultare violato anche ove riguardi creditori eventualmente emersi solo in sede fallimentare,  proprio in considerazione del fatto che l'applicazione analogica dell'art. 140, co. 3 L.F. al concordato preventivo sconta la mancanza di una verifica del passivo; diversamente, il rischio rappresentato dalla emersione di crediti pretermessi in sede concordataria, resterebbe ingiustificatamente solo a carico dei creditori pregiudicati da pagamenti comunque effettuati in violazione della par condicio.”
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)