Sub art. 162 L.F.
Sul sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento all’esito della dichiarazione di inammissibilità del concordato
 
Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 2018, n. 11706 (Rel. Pazzi)
“Il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all’esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell' ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al Tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda, soprattutto dopo avere preso conoscenza del decreto ex art. 162, co. 2 L.F.
A questo proposito, il P.M., informato della proposta di concordato preventivo ai sensi dell' art. 161, co. 5 L.F., partecipa direttamente all’udienza, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, rassegnando le proprie conclusioni orali che comprendono, oltre alla valutazione negativa sulla proposta concordataria, anche l' eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell' imprenditore, di cui è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura, senza che vi sia la necessità che queste conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore.
In tale circostanza, salva l' ipotesi in cui non vengano presentati dal P.M. elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non è necessaria la convocazione in camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo quest’ultimo predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali per contrastare l' eventuale richiesta di fallimento.”
Precedenti citati: Cass. 9730/2014; Cass. 9574/2017
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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