Sub art. 111
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2018, n. 7974 (Rel. Pazzi)
"Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, co. 2 L.F. va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti."
(Ndr: ovviamente se i mancati risultati dipendono da inadempimento, ove ritualmente eccepito dal curatore o da altro creditore, no al credito prima ancor della prededuzione!)
 

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