Sub art. 163 L.F.
Sul deposito delle somme necessarie per lo svolgimento della procedura
 
Cassazione civile, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 29628 (Rel. Ferro)
"In tema di concordato preventivo, l'omesso deposito della somma di cui all’art. 163, co. 3, L.F. come quantificata nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, innesta, attraverso l'informativa del commissario giudiziale al tribunale, il subprocedimento di revoca dell'ammissione a quella procedura, prevista dall’art. 173 L.F., che si articola in due fasi: la prima, necessaria ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento; la seconda, eventuale e ad impulso di parte, che può condurre alla dichiarazione di fallimento, ove ne ricorrano i presupposti di cui agli art. 1 e 5 L.F."
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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