Sub art. 18 L.F.
Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2018, n. 5479 (Rel. Genovese)
"In tema di concordato preventivo, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 L.F. è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti la predetta revoca, anche se attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite."
Precedenti citati:  Cass. 1169/2017
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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