Sub art. 111 L.F.
Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
 
Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30204 (Rel. Di Virgilio)
"In tema di crediti prededucibili, l’art. 111, co. 2 L.F. nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, individua tali crediti sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, quindi, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi ex ante, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione."
Precedenti citati: Cass. 24791/2016
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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