Sub art. 186 L.F.
Sull’istanza di fallimento anche in assenza di previa risoluzione o annullamento del concordato
 
Cassazione civile, sez. VI, 17 luglio 2017, n. 17703 (Rel. Ferro)
“Non sussistono preclusioni alla dichiarazione di fallimento di un imprenditore in concordato preventivo omologato ove si faccia questione dell'inadempimento di debiti già sussistenti alla data del ricorso ex art. 160-161 L.F., a prescindere dalla risoluzione o annullamento del concordato il cui procedimento andrebbe attivato - previamente o concorrentemente - solo se l'istante il fallimento facesse valere, non il credito nella misura ristrutturata (e dunque falcidiata), ma in quella originaria.” 
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 
NOTA FINALE: In via eccezionale (come è noto il cdc è un repertorio solo di legittimità e non di merito), considerando il pregio dell’intervento, ci sia permesso dare coeva evidenza ad una decisione di questi giorni del Tribunale di Pistoia che si è posta in consapevole contrasto con le due decisioni della Suprema Corte: buona lettura!
 

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