Sub art. 160 L.F.
Sul contenuto della proposta concordataria
Cassazione civile, sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3317 (Rel. Ferro)
“Nel concordato preventivo, soltanto una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e dell’ammontare dei debiti della massa consente ai creditori ammessi al voto di compiere le necessarie valutazioni sulla sua convenienza e di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento.”
(Massima da Il Fallimento)