Sub art. 180 L.F.
Sulla legittimazione a proporre opposizione all’omologazione
 
Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2227 (Rel. Ferro)
“Nel regime anteriore al d.l. 83/12, conv. in l. 134/12, il creditore, appartenente ad una classe dissenziente ma non votante tempestivo in adunanza e non adesivo alla proposta nei successivi 20 giorni, è legittimato all’opposizione all’omologazione, quantunque limitata al sindacato già possibile d’ufficio da parte del tribunale e quindi al controllo sulla regolarità della procedura ed alla verifica della permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, potendo altresì aggiungere unicamente profili di opposizione relativi a singole vicende individuali e a sé proprie. Invece tale creditore non può estendere il thema decidendum sino a ricomprendere le valutazioni sulla convenienza, collettiva o anche solo singolare della proposta, la cui contestazione, infatti, richiede la tempestiva espressione di voto di dissenso da parte dell’opponente in una classe a sua volta dissenziente.”
(Luigi Amerigo Bottai - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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