Sub artt.  160, 162 e 180 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
“Poiché in sede di omologazione le corti di merito sono chiamate a verificare la fattibilità del concordato, nei casi in cui si discuta della fattibilità economica, il sindacato su tale punto non può essere esteso oltre la verifica della idoneità della proposta concordataria a realizzare la causa concreta della procedura concorsuale minore che si estrinseca nella finalità di assicurare il superamento della crisi attraverso una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 11497/2014; Cass. 11423/2014; Cass. SU 1521/2013
(Giulia Zani – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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