Sub art. 168  L.F.
Sul divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive
 
Cassazione civile, ord. sez. I, 31 luglio 2017, n. 19007 (Rel. Terrusi) 
Nel divieto di cui all’art. 168 LF rientrano non soltanto le azioni proprie del processo di esecuzione (artt. 474 ss c.p.c.), ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario; in questo senso depone chiaramente la ratio del divieto che è quella di assicurare la natura concorsuale della procedura e il rispetto della par condicio, anche in vista del possibile sbocco nel fallimento del debitore.
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)