Sub art. 173 L.F.
Sulla dichiarazione di fallimento a seguito di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato
 
Cassazione civile, ord. sez. I, 4 agosto 2017, n. 19611 (Rel. Nappi)
“In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F., e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. Non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico - giuridica tra le procedure, peraltro, la dichiarazione di fallimento non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo. Ne consegue che il fallimento può essere dichiarato anche in mancanza di un'espressa revoca del concordato, quando della revoca sussistono i presupposti, come nell’ipotesi in cui il termine per l'integrazione della proposta concordataria sia stato più volte vanamente prorogato.”
Precedenti citati conformi alla prima parte della massima: Cass. 17764/2016, Cass., S.U. 9935/2015
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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