Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, ord. sez. I, 24 maggio 2017, n. 12994 (Rel. Cristiano)
L’art. 111, comma 2, L.F. detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo il riconoscimento della prededucibilità a tutti i crediti – tra i quali, de plano, quello del professionista - sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali.
Il riconoscimento della natura prededucibile del credito del professionista che ha prestato assistenza al debitore per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo non è soggetto ad alcuna previa verifica circa il risultato di tale prestazione, ovvero circa la sua concreta utilità per la massa; diversamente opinando, infatti, si finirebbe per svuotare di significato la norma, atteso che dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento si dovrebbe necessariamente presumere la mancanza di utilità per la massa delle attività svolte in funzione dell'ammissione al concordato preventivo.   
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass. 1513/2014; Cass. 8958/2014; Cass. 5098/2014; Cass. 19013/2014)
(Jacopo Rapisarda-  IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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