Sub artt. 163 e 182 quater L.F.
Sulla natura non decisoria dei provvedimenti sulla prededuzione assunti in sede di ammissione
 
Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2017, n. 13537 (Rel. Terrusi)
Il provvedimento con cui il tribunale, in sede di ammissione al concordato preventivo, neghi (o riconosca) la natura prededucibile al credito dell’attestatore ai sensi del previgente art. 182 quater, co. 4 L.F. - ovvero a quello dell’ente finanziatore ex art. 182 quater, co. 2, L.F. - non è impugnabile con ricorso straordinario in cassazione perché privo dei requisiti di decisorietà e definitività, che conseguono solo alla pronuncia sull’omologa nel cui perimetro rientra anche lo scrutinio sul rango prededucibile dei crediti in esame in quanto incidente sulla condizione di fattibilità del concordato.
(Paolo Bortoluzzi e Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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