Sub artt. 160, 163 e 180 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 (Rel. Terrusi)
In tema di concordato preventivo il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che peraltro ha per oggetto la semplice probabilità di successo economico del piano in rapporto alle percentuali di soddisfacimento prospettate e ai rischi inerenti.
Tale controllo di legittimità si realizza applicando un unico parametro nelle diverse fasi in cui si articola la procedura di concordato preventivo e si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta; quest’ultima deve intendersi quale obiettivo specifico del procedimento, per cui non ha contenuto fisso e predeterminabile dipendendo dal tipo di proposta formulata, anche se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e all'assicurazione di un soddisfacimento (sia pure modesto e parziale) dei creditori.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. S.U. 1521/2013
(Antonio Pezzano-  IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)