Sub artt. 111 e 173 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Sui pagamenti di crediti  anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
 
Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2017, n. 14887 (Rel. Ferro)
Il pagamento di crediti dei professionisti nominati dall'imprenditore per la predisposizione della domanda di concordato preventivo ovvero in occasione della relativa proposta, effettuato, a seguito del deposito del ricorso L. Fall., ex art. 161, comma 6, senza autorizzazione del tribunale, non comporta, necessariamente, la declaratoria di inammissibilità del concordato, ai sensi della L. Fall., art. 173, in ragione dell'automatica classificazione di tali pagamenti tra gli atti di straordinaria amministrazione, quali crediti non prededucibili in mancanza del decreto di ammissione al concordato suddetto. 
Invero, da un lato, la natura prededucibile del credito non può essere collegata al decreto L. Fall., ex art. 163 e, dall'altro, costituiscono normalmente atti di ordinaria amministrazione le operazioni richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente al corredo obbligatorio della domanda di apertura della procedura concorsuale, competendo all'organo concorsuale che ne invochi l'eccedentarietà rispetto a tale scopo dimostrarne la superfluità, oltre che l'intento frodatorio.
Allo stesso modo, il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva, non comporta, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della "par condicio" sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato.
Precedenti citati: Cass. 280/2017; Cass. 7066/2016, Cass. 3324/2016
(Antonio Pezzano-  IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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