Sub artt. 136 e 185 L.F.
Sui poteri officiosi del giudice
 
Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2017, n. 15185 (Rel. Genovese) 
Nonostante l’art. 185 L.F. si limiti a richiamare il solo secondo comma dell’art. 136 L.F., al concordato preventivo si applica anche il successivo terzo comma che autorizza in fase attuativa l’intervento giudiziale ufficioso e cioè permette che «il giudice delegato (....) adott(i) ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato». Tale previsione si applica sino ad autorizzare l'uso di poteri ufficiosi, oltre che da parte del G.D., ad opera dello stesso Tribunale fallimentare.”
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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